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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  3-8-2000
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Art. 41

Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro
straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri
trattamenti accessori e contenimento delle promozioni
in soprannumero
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo
4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizioné operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.
((21))
6. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole: "anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio".
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 374 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme."