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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-8-2009
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Art. 24

(Disposizioni in materia di riscossione).
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorché gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle proce- dure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".
2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".
3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"ART. 23. - (Esecutorietà dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà".
4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.
5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:
"ART. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".
7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarità del servizio".
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:
"ART. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.
10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "dei comuni, delle province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni".
11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".
12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole: "entro il dodicesimo mese "sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;
b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;
c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.
15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.
17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.
18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.
19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa".
23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "di partita IVA".
24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia,".
26. Il Comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
"231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali".
27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.
28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".
29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.
30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996. n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.
31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
((45))
33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.
((45))
34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.
35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.
39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze.
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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate."