LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 24. 
              (Disposizioni in materia di riscossione). 
 
    1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  concernente  la
formazione e il contenuto  dei  ruoli,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel  terzo  comma  dopo  le  parole:  "le  generalita',"  sono
inserite le seguenti: "il codice fiscale,"; 
    b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
    "Non  possono  essere  formati  e  resi  esecutivi  ruoli   privi
dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari
del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  sono  tenuti   a   fare
riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorche'
gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle  proce-
dure poste in essere a  carico  dello  stesso.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano ai ruoli emessi a  partire  dal  mese  di
settembre 1998". 
    2. All'articolo 19, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "ed in base alle  liquidazioni  periodiche  per  le
quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della  relativa
dichiarazione," sono soppresse; 
    b) dopo le parole: "del 9  per  cento  annuo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "da calcolarsi dal termine  fissato  per  la  presentazione
della dichiarazione annuale fino alla scadenza della  prima  o  unica
rata del ruolo". 
    3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: 
    "ART.  23.  -  (Esecutorieta'  dei  ruoli).  -  1.  Il  visto  di
esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne
costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente
ragioneria provinciale  dello  Stato.  Il  riassunto  e'  redatto  in
conformita' al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per i ruoli  emessi  dagli  enti  diversi  dallo  Stato  e  da
amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il  visto
di   esecutorieta'    e'    apposto    direttamente    dall'ente    o
dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 
    3. Con decreto del Ministro delle finanze  sono  individuati  gli
uffici dell'amministrazione  finanziaria  competenti  all'apposizione
del visto di esecutorieta'". 
    4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data  di
consegna di esso all'esattore" sono soppresse. 
    5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni  sulle  modalita'  dello
svolgimento dell'incanto in materia di riscossione  delle  imposte  e
sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un  suo
delegato, e' sostituito dal seguente: 
    "ART. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto e'  tenuto
e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione". 
    6. E' abrogato l'articolo 41 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
    7. All'articolo 42, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto  o  revocato"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato  dalla  titolarita'
del servizio". 
    8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
    "ART. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di
scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di
gestione non dovuto a provvedimento di  decadenza  o  di  revoca,  le
dilazioni spettanti al cessato  concessionario  sono  fruite  per  il
tramite del subentrante concessionario o commissario governativo.  Le
modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica". 
    9. Le disposizioni dei commi 6, 7  e  8  si  applicano  anche  ai
cambiamenti  di   gestione   conseguenti   a   recesso   verificatisi
successivamente al conferimento  delle  concessioni  per  il  periodo
1995-2004. 
    10. All'articolo 69, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  come  sostituito
dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165, le parole "dei  comuni,  delle  province  anche  autonome"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "delle  regioni,  delle  province  anche
autonome, dei comuni". 
    11. All'articolo 69 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: 
    "3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai  comuni  e  dalle
province  anche   autonome   la   possibilita'   di   avvalersi   dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata
al rilascio, con le modalita' di cui  all'articolo  2,  comma  3,  di
apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e' necessaria  per  gli
enti che,  al  31  dicembre  1997,  abbiano  gia'  stipulato  con  il
concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2". 
    12. All'articolo 9-bis, comma  21,  del  decreto-legge  28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n.140, le parole: "entro il dodicesimo  mese  "sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese". 
    13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17,  comma  7,
primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato  al
30 giugno 1998.  Ai  fini  della  liquidazione  gli  enti  impositori
verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo: 
    a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote  di  cui  e'  stato
chiesto il rimborso o il discarico; 
    b) l'eventuale  inclusione  dello  stesso  contribuente,  per  il
medesimo carico, in piu' domande; 
    c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle  somme
da rimborsare; 
    d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la  non
pendenza, alla  data  del  31  dicembre  1991,  di  provvedimenti  di
sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande. 
    14. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal  pagamento
del canone di abbonamento  e  della  relativa  tassa  di  concessione
governativa i detentori di apparecchi radiofonici  purche'  collocati
esclusivamente presso abitazioni private. 
    15.  I  canoni  dovuti  dagli  abbonati  al   servizio   pubblico
radiotelevisivo sono rideterminati, a  partire  dall'anno  1998,  con
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni,  secondo  le  modalita'
stabilite  nel  contratto  di  servizio  per  la  concessionaria  del
servizio  pubblico   radiotelevisivo,   tenendo   conto   del   tasso
programmato  di  inflazione,  della  produttivita'  aziendale,  degli
investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti. 
    16. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo  nazionale  soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano e le  associazioni  di
soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto. 
    17. Con  provvedimento  del  Ministro  delle  comunicazioni  sono
stabiliti  i  canoni  e  gli  eventuali  oneri   accessori   relativi
all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad
istituzioni pubbliche e ad  organizzazioni  di  volontariato  per  un
utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile
e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento  della  misura
in  atto  corrisposta.  Tale  disposizione  si  applica  anche   alle
concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento  sia
in scadenza successivamente alla medesima data. 
    18. Non  si  fa  luogo  alla  riscossione  di  canoni,  tasse  di
concessioni  governative,  sanzioni   e   interessi   relativi   alla
detenzione  di  apparecchi  radiofonici,  di  importo  non  superiore
complessivamente a lire ventimila. 
    19.  La  Convenzione  tra  il  Ministero  delle  finanze   e   la
RAI-Radiotelevisione italiana  spa  in  materia  di  riscossione  del
canone e dei connessi tributi erariali,  approvata  con  decreto  del
Ministro delle finanze 23 dicembre 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31
dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000. 
    20. Per l'anno 1998 il compenso  di  cui  all'articolo  18  della
Convenzione di cui al comma 19 del  presente  articolo  ammontera'  a
lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di
cui all'articolo 14 della predetta Convenzione. 
    21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi  ed  i  rimborsi  saranno
quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti. 
    22. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due
anni dallo stesso" sono sostituite dalle  seguenti:  "contestualmente
all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante
al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad
annualita'  precedenti  maturati  nel  periodo  di  validita'   della
garanzia stessa". 
    23. All'articolo 78, comma 27,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  e   successive   modificazioni,   relativo
all'obbligo di  utilizzazione  del  conto  fiscale,  le  parole:  "di
reddito di impresa  o  di  lavoro  autonomo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di partita IVA". 
    24. I rimborsi ai soggetti  intestatari  di  conto  fiscale  sono
effettuati  con  l'osservanza  del   limite   di   importo   previsto
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
    25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre  1995,  n.
549,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   "Con   tale
regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire,  su  richiesta
del CONI, che, nelle more della effettuazione  delle  relative  gare,
che dovranno essere  bandite  entro  il  1998,  l'accettazione  delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999,  da
parte di concessionari previsti dal regolamento di  cui  all'articolo
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In  tal  caso,  il
Ministero  delle  finanze  gestisce   il   totalizzatore   nazionale,
attingendo ai proventi derivanti dalle  scommesse  per  la  copertura
delle spese di impianto ed esercizio dello stesso  e  trasmette  ogni
sei mesi una  relazione  informativa  alle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia,". 
    26. Il Comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dal seguente: 
    "231. Con decreto del Ministro delle finanze  sono  stabilite  le
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da  destinarsi
al CONI al netto dell'imposta unica di cui  alla  legge  22  dicembre
1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle  spese  relative
all'accettazione e alla raccolta  delle  scommesse  medesime  e  alla
gestione  del  totalizzatore  nazionale.  Il  CONI  deve   destinare,
d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi
netti  derivanti  dalle  scommesse   per   favorire   la   diffusione
dell'attivita'   sportiva,   attraverso   interventi   destinati   ad
infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente  nelle  zone
piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie  delle
grandi aree urbane, in  modo  da  facilitare  la  pratica  motoria  e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero  territorio  nazionale.  Il
CONI deve altresi' destinare almeno  il  5  per  cento  dei  suddetti
proventi alle attivita' dei settori giovanili ed  allo  sviluppo  dei
vivai per le attivita' agonistiche federali". 
    27.  L'accettazione  di  scommesse  organizzate   e'   consentita
esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con
legge o con regolamento. 
    28. All'articolo 3, comma  78,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono  sostituite  dalle
seguenti: ", fiscali e sanzionatori";  allo  stesso  comma,  dopo  la
lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    "d-bis)  revisione  e  adeguamento  del   sistema   sanzionatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse  relativi  alle
corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti  della
materia conseguente all'osservanza dei criteri di  cui  alle  lettere
precedenti, con la previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazioni delle nuove fattispecie definite  nonche'  di  termini  di
prescrizione  ridotti  quanto  all'azione   di   accertamento   delle
infrazioni  e   del   diritto   alla   restituzione   delle   imposte
indebitamente pagate". 
    29. L'accettazione delle scommesse sulle corse  di  levrieri,  di
cui alla legge 23 marzo 1940,  n.  217,  e'  consentita  solo  presso
impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi. 
    30. Gli utili erariali del gioco del lotto  riservati  in  favore
del Ministero per  i  beni  culturali  e  ambientali  sono  assegnati
all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del
50  per  cento  dell'assegnazione  definitiva  dell'anno   precedente
determinata con il decreto  interministeriale  di  cui  al  comma  83
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996. n.  662.  Per  il  1998
l'assegnazione iniziale e' pari a lire 150 miliardi. Con decreto  del
Ministro delle finanze possono essere previste modalita' di  raccolta
delle giocate del lotto diverse da  quelle  di  cui  all'articolo  4,
comma  2,  della  legge  2  agosto  1982,  n.  528,  come  sostituito
dall'articolo 2 della legge  19  aprile  1990,  n.  85.  Con  decreto
dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le  procedure
di  acquisizione,  registrazione  e  documentazione   delle   giocate
telefoniche nonche' di commercializzazione  e  rendicontazione  delle
schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i  giochi  autorizzati  dal
Ministro delle  finanze  puo'  essere  disciplinato  con  regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne
la diffusione. 
    31. A favore  dei  soggetti  che  abbiano  richiesto  o  nel  cui
interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla  legge  20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,  recante  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
o la concessione del mutuo, prevista dalla legge  7  marzo  1996,  n.
108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini  di
scadenza, ricadenti entro un  anno  dalla  data  dell'evento  lesivo,
degli adempimenti fiscali sono prorogati  dalle  rispettive  scadenze
per la durata di tre  anni.  L'inesistenza  dei  presupposti  per  la
concessione dei benefici previsti  dalle  disposizioni  del  presente
comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. 
    32. Il provvedimento di revoca delle  agevolazioni  disposte  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in  materia
di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni,  degli
importi  corrispondenti  degli  interessi  e  delle  sanzioni.   Agli
interventi  di  ricostruzione  e  sviluppo  delle  zone  colpite  dai
terremoti  del  1980  e  del  1981  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico  delle
leggi per gli interventi nei territori  della  Campania,  Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del  novembre  1980,  del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo  30
marzo 1990, n. 76.((45)) 
    33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito  privilegiato
e prevale su ogni altro  titolo  di  prelazione  da  qualsiasi  causa
derivante ad eccezione del privilegio per spese  di  giustizia  e  di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione
e l'efficacia del privilegio non sono  subordinate  ne'  al  consenso
delle parti ne' a forme di pubblicita'.((45)) 
    34. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
possono  essere  autorizzate  dal   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, su convenzione  con  le  organizzazioni
sindacali a carattere  nazionale,  rappresentative  dell'artigianato,
della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e
dei servizi, ad assumere il servizio di  riscossione  dei  contributi
associativi dovuti dagli iscritti, con  le  modalita'  ed  i  criteri
stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo  34
del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei
contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione  a
ruolo, ad  esclusione  della  sovrattassa  per  ritardato  pagamento,
sempreche' il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per  il
corrente adempimento dei compiti dell'istituto  camerale,  che  siano
rimborsate le spese incontrate per  il  suo  espletamento  e  che  le
camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita'  verso  terzi
derivante dall'applicazione della convenzione predetta. 
    35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive  modificazioni,
e' condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo  all'emissione  del
bollettino di pagamento, per  il  rilascio  delle  certificazioni  da
parte dell'Ufficio del registro delle imprese. 
    36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai
procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni
alle imprese disposti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
    37. Per la regolazione contabile dei minori  versamenti  connessi
al recupero  dell'acconto  corrisposto  dai  concessionari  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,  a  decorrere
dal 1998, e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base  dello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  finanze  una  somma,  da
iscrivere anche in  entrata,  di  importo  pari  all'acconto  versato
nell'anno precedente  per  il  riversamento  ai  pertinenti  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
    38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione
della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti  errori  di
accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale,
essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla  superficie
accertata senza altri oneri o soprattasse. 
    39. Il pagamento dei tributi e delle altre  entrate  puo'  essere
effettuato anche con sistemi di pagamento diversi  dal  contante;  in
caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o
comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. 
    40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i  sistemi
di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art.  3,  comma  8)
che "I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che  il
provvedimento di revoca delle  agevolazioni  disposte  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita' produttive e dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a  ruolo  degli  importi  corrisposti  e  dei   relativi   interessi,
rivalutazioni e sanzioni nei  confronti  di  tutti  gli  obbligati  e
quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno  prestato  garanzia
fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate."