LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
                              ART. 19.
             (Disposizioni in materia di manifestazioni
             a premio e manifestazioni di sorte locali).
    1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  come  sostituito  dall'articolo 2 del decreto
legislativo  2  settembre  1997,  n. 313, al comma 2, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo: "In nessun caso e' detraibile l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati
per l'effettuazione di manifestazioni a premio".
    2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui
premi e sulle vincite, e' sostituito dal seguente:
    "I  premi  derivanti  da operazioni a premio assegnati a soggetti
per  i  quali  gli  stessi  assumono  rilevanza  reddituale  ai sensi
dell'articolo  6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli  altri  premi  comunque  diversi da quelli su titoli e le vincite
derivanti  dalla  sorte,  da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi  a  premio,  da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo
Stato,  da  persone  giuridiche  pubbliche  o  private e dai soggetti
indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23,  sono  soggetti a una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con
esclusione   dei  casi  in  cui  altre  disposizioni  gia'  prevedano
l'applicazione  di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano  se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni
a  premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al
medesimo  soggetto  non  supera l'importo di lire 50.000; se il detto
valore  e'  superiore  al  citato  limite,  lo stesso e' assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si
applicano  con  riferimento  ai  premi  che  concorrono  a formare il
reddito di lavoro dipendente".
    3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  nell'articolo  40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8
della  legge  26  marzo  1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato
regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
    b)  l'articolo  7,  commi  2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del
decreto-legge   30   settembre   1989,   n.   332,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
    4.  Con  regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si pro-
cede  alla  revisione  organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni  a  premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali di
cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973,  con  contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che  risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti
principi:
    a)  revisione  dei  requisiti, delle condizioni e delle modalita'
per  lo  svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonche'
delle  manifestazioni  di  sorte  locali,  con  particolare  riguardo
all'individuazione  dei  soggetti  promotori,  alla durata delle sole
operazioni  a  premio,  alla  natura  dei premi, ai meccanismi e alle
modalita'  di  effettuazione,  alle  forme di controllo delle singole
iniziative;
    b)  previsione  della possibilita' di effettuare le operazioni di
cui  all'articolo  44,  secondo  comma,  lettera a), del citato regio
decreto-legge  n.  1933 del 1938, anche da piu' ditte in associazione
tra   loro;   abolizione  dell'autorizzazione  allo  svolgimento  dei
concorsi,  delle  operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte
locali   e   definizione  di  eventuali  modalita'  di  comunicazione
preventiva   dei  concorsi  e  delle  operazioni  a  premio  e  delle
manifestazioni  di  sorte locali, da parte dei promotori; previsione,
per  i  concorsi  a premio, della devoluzione alle organizzazioni non
lucrative   di  utilita'  sociale  dei  premi  non  assegnati  e  non
richiesti;
    c)  attribuzione  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  dei  poteri  di  controllo  sui  concorsi  e  sulle
operazioni  a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei
casi  di  fondato  pericolo  di  lesione  della pubblica fede e della
parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, di
turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale  dei  giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi
promozionali,  con  contestuale  adeguamento delle relative strutture
amministrative  e  dotazioni  organiche  anche a valere sul personale
gia'  assegnato  temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami
per i soggetti promotori;
    d)   attribuzione   ai  comuni  del  potere  di  vigilanza  sullo
svolgimento  delle  manifestazioni  di sorte locali e alle prefetture
del  potere  di  vietarne  lo  svolgimento  nei  casi di mancanza dei
requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
    5.  Al  regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:
    "ART.  113-bis  - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole,
riffe,   pesche   o  banchi  di  beneficenza  o  di  qualsiasi  altra
manifestazione  comunque  denominata  con offerta di premi attribuiti
mediante  estrazione,  sia  che questa venga effettuata appositamente
sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla
sorte  o  alle  estrazioni  del  lotto pubblico, al di fuori dei casi
consentiti,  si  applica  la  sanzione  amministrativa da due a venti
milioni  di  lire.  La sanzione e' ridotta alla meta' nel caso in cui
l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di
scarso valore.
    2.  In  caso  di  vendita e di distribuzione nel territorio dello
Stato  di  biglietti  di  lotterie  aperte  all'estero o di titoli di
prestiti  stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi
di  capitale  o  pagamento  di  interessi,  nonche'  di  raccolte  di
sottoscrizioni  per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la
sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
    3.  Colui  che  in  qualsiasi  modo  reclamizza  al  pubblico  le
operazioni  indicate  nei  commi  1  e  2  e'  punito con la sanzione
amministrativa  da  lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione
e'  raddoppiata  nel  caso  in  cui  la  pubblicita' venga effettuata
tramite stampa o radio o televisione.
    4.  Il  giocatore,  compratore  o  sottoscrittore  di  biglietti,
cartelle,  numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente
articolo   e'   punito   con   la  sanzione  amministrativa  da  lire
trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
    b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
    c) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente:
    "ART.  124.  -  1.  In  caso  di  effettuazione  di  concorsi  ed
operazioni  a  premio  di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione  amministrativa  da una a tre volte l'ammontare dell'imposta
sul  valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni
di  lire.  La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le
operazioni  a  premio  siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  dispone  che  sia data notizia al pubblico, a spese
del   soggetto   promotore  e  attraverso  i  mezzi  di  informazione
individuati  dal  Ministero  stesso,  dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata.
    2.  In  caso  di  effettuazione  di concorsi a premio senza invio
della  comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro
a  venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50 per cento nel
caso  in  cui  la  comunicazione  sia  stata  inviata successivamente
all'inizio   del  concorso,  ma  prima  che  siano  state  constatate
eventuali violazioni.
    3.  In  caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi
da  quelle  indicate  nella  comunicazione  si  applica  la  sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire.
    4.  Per  le  sanzioni  di  cui  al  presente articolo, in caso di
pagamento  entro  trenta  giorni  dal  momento  in cui la sanzione e'
notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo".
    6.  Le  disposizioni  del  comma  5  hanno  effetto dalla data di
entrata  in  vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere
dal  1  gennaio  1998,  i  premi  indicati nell'articolo 51 del regio
decreto-legge   19   ottobre   1938,   n.   1933,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere
soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto
o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate
del  lotto.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
alle  manifestazioni  di  sorte  locali  nonche'  ai  concorsi e alle
operazioni  a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la
cui  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata entro il 31 dicembre
1997.   In   tal  caso  i  soggetti  organizzatori,  in  deroga  alla
disposizione  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dal  comma  1  del  presente  articolo,  conservano  il  diritto alla
detrazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto ad essi addebitata per
rivalsa  in  relazione  all'acquisto  o all'importazione di beni e di
servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
    7.  Al  comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "tabaccai richiedenti" sono
sostituite  dalle seguenti: "tabaccai che ne facciano richiesta entro
il 1 marzo di ogni anno";
    b)  dopo  il  primo  periodo e' inserito il seguente: "Sulla base
delle  domande  presentate  il  Ministro  delle  finanze,  con propri
decreti,  definisce  il  piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno".
    8.  Per  le  modalita'  di  prelievo  fiscale  relativo  a  premi
consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento
con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate
del lotto.