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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2000)
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  • Articoli
  • Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di
    imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento
    di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale.
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  • orig.
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  • Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni
    private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse
    sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.
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  • 6
  • 7
  • orig.
  • 8
  • 9
  • Sanzioni in materia di tributi doganali
    e di imposte sulla produzione e sui consumi
  • 10
  • orig.
  • Sanzioni in materia di tributi locali
  • 11
  • 12
  • orig.
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  • orig.
  • 14
  • 15
  • orig.
  • 16
  • Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle
    radioaudizioni e alla televisione.
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
  • Sanzioni relative all'anagrafe tributaria
    e codice fiscale
  • 20
  • Disposizioni comuni
  • 21
Testo in vigore dal:  16-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Sanzioni in materia di imposta
sull'incremento di valore degli immobili
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
((26 ottobre 1972))
, n. 643
, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
((1))

2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma.
3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
b) l'articolo 24 è abrogato.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.