LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal: 1-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                    (Commissione e sede d'esame) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  10.  I  compensi  per  i  presidenti  e  per  i  componenti   delle
commissioni sono onnicomprensivi e  sostitutivi  di  qualsiasi  altro
emolumento e rimborso spese; essi  sono  differenziati  in  relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno e di  commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si  tiene  conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di  servizio  o  di  residenza  a
quella di esame. La misura dei  compensi  e'  stabilita  in  sede  di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura dei compensi  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica  istruzione,  adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze.  L'onere  previsto  per  il  compenso
spettante ai commissari esterni e  ai  presidenti  delle  commissioni
degli istituti paritari e  degli  istituti  pareggiati  e  legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai  sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio  2006,  n.
27, e' a carico dello Stato. 
  11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
                                                                  (8) 
    
------------------
    
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 15 febbraio 1999, n. 32 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che Il limite di spesa previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per  i
compensi di cui all'articolo 4, comma  5,  della  legge  10  dicembre
1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, e' elevato di lire  120  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1999." 
----------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
352) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui  al  comma  350  cessano  di  avere  efficacia  le   disposizioni
dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.  425,  e  successive
modificazioni,  incompatibili  con  quanto   disposto   dal   decreto
medesimo".