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LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal:  1-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Commissione e sede d'esame)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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(8)

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 febbraio 1999, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999."
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo".