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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  14-10-1997

Art. 5

(Attuazione di convenzioni internazionali e
altri interventi in campo ambientale)
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordi- namento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998.
Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.
3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio".
Note all'art. 5:
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Il testo dell'art. 9 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:
"Art. 9 (Personale). - 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
- Il D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, reca: "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel".
- Il testo degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, è il seguente:
"Art. 10 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato sezione Ecolabel). - 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse.
L'imposto di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica.
L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore, al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.
5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII - cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento".
"Art. 14 (Quote). - 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.
2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate al capo XXXII, cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all'apposito cap.
n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.
3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15".
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come sostituito dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è il seguente: "3.
Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".
- Il D.Lgs. 13 gennaio 1994, n. 62, reca: "Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia".
- Il testo dell'art. 10 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è il seguente:
"Art. 10 (Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività). - 1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva.
Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), è il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ''Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicà'. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è il seguente:
"2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) (omissis);
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa".
- Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è il seguente: "Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio".