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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  14-10-1997

Art. 3

(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)
1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.