stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-10-1997

Art. 2

(Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilità urbana)
1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.