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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 340

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 24-10-1997
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Testo in vigore dal:  24-10-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Differimento di termini riguardanti
l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica
1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997 - 1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.
2. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, 4 serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62, 4 serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all'anno scolastico 1997 - 1998.
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono essere stipulate successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal 1 gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.
5. All'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprietà pubblica" sono soppresse.
6. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, finanziate con il ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere utilizzate, nei limiti dell'importo del mutuo concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario, prescindendo dall'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti locali competenti dispongono l'uso delle predette economie devono essere comunque comunicate, per presa d'atto, all'istituto mutuante.
7. Al fine di consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ovvero dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.
8. Nell'ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando l'imputazione delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti nei precedenti piani annuali nonché riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 581, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione): "Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
"Art. 3. - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
2. ln relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica): "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 3, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: "1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. (Omissis).
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 3".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: "In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999".
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori supplettivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di lavori pubblici:
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto l986, n. 488 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
"Art. 11 (Edilizia scolastica). - 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
2. La Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:
a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;
b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:
1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con eclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali e da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;
2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;
4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.
3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.
6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.
8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.
9. I programmi relativi agli anni 1987e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.
10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.
11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico):
"Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge - quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni delle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stese procedure e modalità può essere autorizzata nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi:
b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni da lla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto escutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge gennaio 1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica):
"Art. 4 (Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi prev isti dalla presente legge la C assa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, i approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio.
In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo".