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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  11-8-1997

Art. 4

Programmi del settore aeronautico
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
Note all'art. 4:
- Il comma 7 dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia", recita:
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'ufficio di coordinamento della produzione di materali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi".
- L'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico", recita:
"Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in colIaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime".
- Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", recita:
"Art. 2 (Interventi nei diversi comparti economici).
- 6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994/1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".