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LEGGE 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
Testo in vigore dal:  8-9-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Divieto di posizioni dominanti
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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6. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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20.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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