LEGGE 25 luglio 1997, n. 238

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

note: Entrata in vigore della legge: 28-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1999)
Testo in vigore dal: 4-11-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n.   210,   consiste  un  assegno,  reversibile  per  quindici  anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile  1976,  n.  177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2
maggio  1984,  n.  111.  L'indennizzo  e'  cumulabile  con ogni altro
emolumento  a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato.
  2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e'  integrato da una somma
corrispondente  all'importo  dell'indennita'  integrativa speciale di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista  per  la  prima  qualifica funzionale degli impiegati civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello   della   presentazione   della  domanda.  La  predetta  somma
integrativa  e'  cumulabile  con  l'indennita' integrativa speciale o
altra  analoga  indennita'  collegata alla variazione del costo della
vita.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio  1992,  n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato
gia'  concesso,  e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso
tra    il    manifestarsi   dell'evento   dannoso   e   l'ottenimento
dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente  articolo  e  del  primo  periodo  del  presente  comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
  3.  Qualora  a  causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente
diritto  puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un
assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge,
sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il
coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni, i fratelli
maggiorenni.  I  benefici di cui al presente comma spettano anche nel
caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento  della  famiglia.  Ai  soggetti  ai quali e' stato gia'
corrisposto  l'assegno  una  tantum  nella  misura di lire 50 milioni
spetta,  a  domanda,  da presentare entro il termine del 30 settembre
1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria. ((2))
  4.  Qualora  la  persona  sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
  5.  I  soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n.  210,  sono  esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e  successive  modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa  per  ricetta  di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8,
introdotto  dall'articolo  1  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e
la  cura  delle  patologie  previste  dalla predetta legge n. 210 del
1992.
  6.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano altresi' al
coniuge   che   risulti   contagiato  da  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  25  febbraio  1992, n. 210, nonche' al
figlio contagiato durante la gestazione.
  7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un  indennizzo  aggiuntivo,  stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio  decreto,  in  misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2.
  8.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L. 14 OTTOBRE 1999, n. 362)). Alla
copertura   dei   maggiori   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni  previste  ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria
lire  64,6  miliardi  per  l'anno  1997, si provvede, per il medesimo
anno,  mediante  riduzione  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte
corrente  con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli
interventi di emergenza.
  9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di cui
all'articolo  1,  comma 1, presentano alla USL competente le relative
domande,  indirizzate  al  Ministro  della  sanita', entro il termine
perentorio  di  tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post -
trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini
decorrono  dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui
ai  commi  2  e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del
danno.   La   USL  provvede,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  delle  domande, all'istruttoria delle domande stesse e
all'acquisizione  del  giudizio  di cui all'articolo 4, sulla base di
direttive  del  Ministero  della sanita', che garantiscono il diritto
alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative".
  10.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, e' inserito il seguente:
  "1  -bis.  Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a
conoscenza  di  casi  di  persone  danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni  di  emoderivati,  e' tenuto a rispettare il segreto
d'ufficio  e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte
le  misure  occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata".
  11.  Le  domande gia' presentate al Ministero della sanita', per le
quali  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non e'
ancora  iniziata  l'istruttoria,  sono trasmesse, entro trenta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  agli
assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, che
provvedono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  del ricevimento, ad
inviarle   alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  territorialmente
competenti  ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma
1,  della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9
del presente articolo.
  12.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo,  le  commissioni medico - ospedaliere di cui all'articolo 4
della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210, sono integrate con medici
esperti  nelle  materie  attinenti  alle  richieste di indennizzo, ai
sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo 165 del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
  13.  Alla  presente  legge sara' data la massima pubblicita' a cura
degli  assessorati  alla  sanita'  delle  regioni  e  delle  province
autonome  tramite  affissione  di  copia  della  medesima presso ogni
ufficio  delle  prefetture  e  delle  aziende unita' sanitarie locali
competente  in  materia  di  invalidi  civili,  presso  ogni  caserma
militare,  presso  gli  uffici  delle aziende unita' sanitarie locali
competenti  in  materia  di  vaccinazioni,  presso  tutti i consolati
all'estero  della  Repubblica  italiana, presso tutti i reparti degli
ospedali  e delle case di cura private, nonche' nei locali adibiti al
servizio  trasfusionale. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bolletino
ufficiale del Ministero della sanita'.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che  i soggetti interessati a ottenere il beneficio di cui al comma 3
del  presente  articolo,  presentano le relative domande alla azienda
unita' sanitaria locale competente.