stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-11-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Procedimento per la nomina
1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.
2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.
3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di Grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.
4. Le domande, indirizzate, al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della Corte di appello. nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.
((I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.))
5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni
((vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.))
6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.
7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.
((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati."