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LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  5-10-1997
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Art. 14

Personale amministrativo e strutture mobiliari
1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorati addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del ministero di Grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:
a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.
2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
((
3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere
))
4. Con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione.
5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.