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LEGGE 7 aprile 1997, n. 96

Norme in materia di circolazione monetaria.

note: Entrata in vigore della legge: 27-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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Testo in vigore dal:  28-12-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato
1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.
((2))
((3))
1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012.
((2))
((3))
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
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AGGIORNAMENTO (3)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.