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LEGGE 3 aprile 1997, n. 94

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 9-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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    DEL BILANCIO DELLO STATO
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  • DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER
    L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO
    E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
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Testo in vigore dal:  9-4-1997

Art. 4

1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relativealla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi.
In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica".
2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della già citata legge n. 468/1978, a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. - Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammodernamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità rela- tive alle spese di funzionamento e unità di interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie di cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.
Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione;
1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (''risparmio pubblicò');
2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (''indebitamento o accrescimento nettò');
3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (''saldo netto da finanziare o da impiegarè');
4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (''ricorso al mercatò')".
- Il testo dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è il seguente:
"Art. 32. - È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978.
La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del Tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la Ragioneria generale medesima, la Direzione generale del Tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce ''Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesorò'.
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".