LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.

  1.  Sono  trasferite  alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato  in  materia  di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali  e  la  vigilanza  sulle  attivita'  relative.  ((.  . .)) le
partecipazioni  azionarie  o  le  attivita',  i beni, il personale, i
patrimoni,  i  marchi  e  le  pertinenze  delle aziende termali, gia'
inquadrate  nel  soppresso  Ente  autonomo  gestione  aziende termali
(EAGAT)  e  del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo  gratuito alle regioni (( , alle province autonome e ai comuni
))  nel  cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base
ai piani di rilancio di cui al comma 2.
  2.  Ai  fini  del  trasferimento  di cui al comma 1 la regione o la
provincia  autonoma (( o i comuni )), entro novanta giorni decorrenti
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, presenta al
Ministro  del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono
indicati  gli  interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno  dell'ente  interessato  al  risanamento delle passivita' dei
bilanci  delle  societa'  termali,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio  dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo
entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
  3.  Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in
parte,  le  partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni
((  ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altrsi'
))  prevedere  forme di gestione attraverso societa' a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
  4.  Nel caso in cui le regioni o le province autonome (( o i comuni
territorialmente  interessati  )) non presentino alcun progetto entro
il  termine  indicato  al  comma  2, il Ministro del tesoro, anche in
deroga   alle   vigenti   norme  di  legge  e  di  regolamento  sulla
contabilita'  dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti
a   favorire   la   valorizzazione   delle  finalita'  istituzionali,
terapeutiche  e  curative  delle  aziende  interessate,  tenuto conto
dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli
interessi turistici.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 15 marzo 1997
                                     SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK