stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal:  18-5-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative.
((. . .))
le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni
(( , alle province autonome e ai comuni ))
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma
(( o i comuni ))
, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni
(( ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altrsì ))
prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome
(( o i comuni territorialmente interessati ))
non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 15 marzo 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK