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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  2-3-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo))
, dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ",
((nonché quelle))
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 è abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche
((e le imprese sub-concessionarie di queste))
sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo è soppresso.
((
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis
))
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
((pagati))
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997
((per effettuare interventi di cui alle lettere a) ))
b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
((
5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993
))
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".
7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".