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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 12/07/2026
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 16

(Comunicazione dati)
1. Il Ministero, a decorrere dal 1o gennaio 1997, trasmette alla Commissione delle Comunità europee il BUIG, una relazione annuale contenente la stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonché l'elenco dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, indicando altresì i luoghi ove ottenere informazioni al riguardo.
2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.
3. Alla cessazione di un titolo minerario la relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area del titolo è corredata delle linee sismiche maggiormente significative, dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.
4. La relazione di cui al comma 3, nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario.
5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.