LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
Testo in vigore dal: 18-12-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                         S t o c c a g g i o
  1.  Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato
per  un  termine  non  superiore a trenta giorni in silos, cisterne o
vasche  interrate  o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra
localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
  2.  Restano  ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei
suoli.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997,
n.   380   (in   G.U.   1a  s.s.  17/12/1997  n.  51)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge
11  novembre  1996,  n.  574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari),  nella  parte  in  cui  prevedono  la  propria  applicazione
immediata  e diretta nel territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano."