LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
Testo in vigore dal: 18-12-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
              Esclusione di talune categorie di terreni
  1.   E'  vietato  in  ogni  caso  lo  spandimento  delle  acque  di
vegetazione  e  delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti
categorie di terreni:
    a)  i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle
aree  di  salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo
umano  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    b)  i  terreni  situati a distanza inferiore a duecento metri dai
centri abitati;
    c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
    d)  i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a
contatto  con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni
in  cui  siano  localizzate falde site ad una profondita' inferiore a
dieci metri;
    e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997,
n.   380   (in   G.U.   1a  s.s.  17/12/1997  n.  51)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge
11  novembre  1996,  n.  574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari),  nella  parte  in  cui  prevedono  la  propria  applicazione
immediata  e diretta nel territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano."