LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
Testo in vigore dal: 18-12-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                      Comunicazione preventiva
  1.   L'utilizzazione  agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e'
subordinata  alla  comunicazione da parte dell'interessato al sindaco
del  comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni
prima  della  distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo,
perito  agrario  o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo
professionale,   sull'assetto  pedogeomorfologico,  sulle  condizioni
idrologiche   e   sulle   caratteristiche   in  genere  dell'ambiente
ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti
e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
  2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere
ulteriori   accertamenti   o   disporre   direttamente   controlli  e
verifiche.((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997,
n.   380   (in   G.U.   1a  s.s.  17/12/1997  n.  51)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge
11  novembre  1996,  n.  574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari),  nella  parte  in  cui  prevedono  la  propria  applicazione
immediata  e diretta nel territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano."