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LEGGE 8 agosto 1996, n. 431

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 7/9/1997
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Testo in vigore dal:  7-9-1996

Art. 2

Accelerazione delle procedure
per la realizzazione di opere di edilizia scolastica
1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazioneprovinciale o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.
2. I commissari ad acta possono altresì:
a) convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni;
b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.
3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario di Governo.
5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio motivato parere entro dieci giorni dalla richiesta, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese così disponibili sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a regione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 del presente articolo e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, può essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalità previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.
7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, è differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3.
Note all'art. 2:
- L'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è così formulato:
"Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici edibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli inteventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994.
All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento 'Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)'".
- L'art. 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 698, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è così formulato:
"Art. 5 (Finanziamento delle opere di edilizia scolastica). - 1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovveero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea".
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è così formulato:
"Art. 14. - Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
- L'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, è così formulato:
"Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti".
- Il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. Si riportano, qui di seguito, l'art. 1 e l'allegato 1 del predetto regolamento CEE n. 2081/93:
"Art. 1. - Il testo degli articoli da 1 a 19 del regolamento CEE n. 2052/88 è sostituito dal testo seguente:
Note all'art. 2:
I. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI
Art. 1.
Obiettivi
L'azione che la Comunità conduce attraverso i fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento CEE n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato 'obiettivo n. 1';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato 'obiettivo n. 2';
3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato 'obiettivo n. 3';
4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato 'obiettivo n. 4';
5) promuovere lo sviluppo rurale:
a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente 'obiettivo n. 5à e 'obiettivo n. 5b)'.
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a)".
"ALLEGATO 1
Regioni interessate alla realizzazione dell'obiettivo n. 1:
Belgio:
Hainaut
Germania:
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Annalt, Thuringen
Grecia:
L'intero paese
Spagna:
Andalucia, Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia
Francia:
Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes
Irlanda:
L'intero paese
Italia:
Abruzzi 1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
Paesi Bassi:
Flevoland
Portogallo:
L'intero paese
Regno Unito:
Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland".
- L'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è così formulato:
"Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.
3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate".
- L'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, è così formulato:
"Art. 4 (Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica). - 1. Fermo restando quanto dispone l'art. 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.
2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.
3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.
4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493".
- L'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ha previsto la concessione di mutui ai comuni ed alle province, per interventi di edilizia scolastica, per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire rispettivamente negli anni 1986, 1987 e 1988.
- Si riporta l'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 496:
"Art. 3 (Interventi urgenti per la città di Napoli). - 1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'art. 1-bis del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.
2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.
3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge".