LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 25/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
    DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • orig.
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
    FONDAMENTALI
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 26
  • 27
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITA' E AMBIENTE
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    LAVORO
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • orig.
  • 48
  • 49
  • 50
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VIII
    TELECOMUNICAZIONI
  • 51
  • 52
  • 53
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI
    SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IX
    RELAZIONI CON LA COMUNITA'
  • 54
  • orig.
  • 55
  • 56
  • orig.
  • 57
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 58.
                  (Rappresentanze permanenti presso
                     Organismi internazionali).
  1.  Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29
dicembre  1990,  n.  428,  il numero massimo degli esperti inviati ad
occupare  un  posto  in  organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi  internazionali  e'  elevato  da  venticinque  a  ventinove
unita'.
  ((2.  Del  contingente  aggiuntivo  di  cui  al comma 1 fanno parte
quattro  funzionari  regionali e delle province autonome nominati dal
Ministero  degli  affari  esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti  delle  regioni e delle province autonome, collocati fuori
ruolo  e  inviati  in  servizio  presso  la Rappresentanza permanente
presso  l'Unione  europea. Presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione  europea  e' istituito, con le procedure di cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un  ulteriore  posto  in  organico,  nel  ruolo  degli esperti di cui
all'articolo  168  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  18  del  1967,  cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un
funzionario  della  carriera  direttiva  appartenente ai ruoli di una
regione   o   provincia  autonoma,  designato  dalla  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome. Tale ulteriore
posto  conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2,  della  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  abrogata  dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite.
  2-bis.  I  presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province
autonome,  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
occasione  della  sessione  speciale  prevista dall'articolo 10 della
legge  9  marzo  1989,  n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni  di  particolare  interesse per le proprie amministrazioni,
che   ritengono   debbano   essere   presi  in  considerazione  nella
formulazione  delle  direttive  che  il  Ministro degli affari esteri
impartisce  alla  Rappresentanza  permanente d'Italia presso l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo   informa   le   Camere   delle  indicazioni  ricevute  dalle
amministrazioni territoriali.))
   3.  La  spesa  relativa alla istituzione dei posti da assegnare al
personale  delle amministrazioni regionali e delle province autonome,
nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci
delle predette amministrazioni.
   4.  Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno  la  facolta'  di  istituire  presso  le sedi delle istituzioni
dell'Unione  europea  uffici  di  collegamento  propri o comuni ((con
altre  regioni  o  enti  appartenenti  all'Unione europea nell'ambito
della  cooperazione  transfrontaliera  o di accordi internazionali)).
Gli  uffici  regionali  e  provinciali  intrattengono rapporti con le
istituzioni  comunitarie  nelle materie di rispettiva competenza. Gli
oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.