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LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 25/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
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    LAVORO
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    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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    CAPO VIII
    TELECOMUNICAZIONI
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  • 53
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI
    SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IX
    RELAZIONI CON LA COMUNITÀ
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  • 56
  • orig.
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  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-1996

Art. 4

(Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare).
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.
Nota all'art. 4:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Gli articoli 3, 4 e 5 così recitano:
"Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, della legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolarmente le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettere c).
3. Se le direttive consentano scelte in ordine alla modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emenazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entra in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione della direttiva comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strumenti amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il regolamento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 nel medesimo articolo".