LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                      (Disposizioni in materia 
                         di impatto acustico) 
   1. I progetti sottoposti a valutazione di  impatto  ambientale  ai
sensi dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  ferme
restando le  prescrizioni  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  e   successive
modificazioni,  e  27  dicembre  1988,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio  1989,  devono  essere  redatti  in
conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico  delle
popolazioni interessate. 
   2. Nell'ambito delle procedure  di  cui  al  comma  1,  ovvero  su
richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei  progetti  o
delle opere predispongono  una  documentazione  di  impatto  acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al  potenziamento  delle
seguenti opere: 
     a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
     b)  strade  di  tipo  A  (autostrade),  B  (strade   extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade  urbane  di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere)  e  F  (strade  locali),
secondo la classificazione di cui al decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; 
     c) discoteche; 
     d) circoli privati  e  pubblici  esercizi  ove  sono  installati
macchinari o impianti rumorosi; 
     e) impianti sportivi e ricreativi; 
     f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
   ((2-bis. La valutazione di impatto acustico di  infrastrutture  di
trasporto lineari, aeroportuali e marittime  deve  tenere  conto,  in
fase di progettazione, dei casi di pluralita' di  infrastrutture  che
concorrono all'immissione di  rumore,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.)) 
   3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione  previsionale  del
clima  acustico  delle  aree  interessate  alla  realizzazione  delle
seguenti tipologie di insediamenti: 
     a) scuole e asili nido; 
     b) ospedali; 
     c) case di cura e di riposo; 
     d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
     e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2. 
   3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 
   4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie  relative  a
nuovi impianti ed infrastrutture  adibiti  ad  attivita'  produttive,
sportive  e  ricreative  e  a  postazioni  di   servizi   commerciali
polifunzionali,  dei  provvedimenti  comunali  che   abilitano   alla
utilizzazione dei medesimi immobili  ed  infrastrutture,  nonche'  le
domande di licenza o di  autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
produttive devono  contenere  una  documentazione  di  previsione  di
impatto acustico. 
   ((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera  l),
con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.)) 
   6. La domanda di licenza o di autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' di cui al comma 4 del presente  articolo,  che  si  prevede
possano produrre valori di emissione superiori a  quelli  determinati
ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
l'indicazione delle  misure  previste  per  ridurre  o  eliminare  le
emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti ((, ai  fini
del  rilascio  del  nulla-osta  da  parte  del  comune.)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).