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LEGGE 6 ottobre 1995, n. 425

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1995
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  1-11-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo vigente dell'art. 110 del testo unico approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, è così formulato:
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".