LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
   1.  Ai  sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985,
n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio
del   29   luglio   1991,  concernente  lo  sviluppo  delle  ferrovie
comunitarie,  per  il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna
distribuzione  della  rete  ferroviaria  nazionale e locale, lo Stato
concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello
Stato  spa  per  un  importo  di  lire  8.940  miliardi  mediante  il
versamento  di  due  rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per
gli  anni  1997  e  1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi
ciascuna  per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori
investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento
e  dell'articolo  5 della decisione CEE n. C(94) 3581 del 16 dicembre
1994, riserva:
     a)  una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle
zone  di  cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/93
attraverso   specifici   accordi  regionali  di  programma,  in  base
all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
     b)  una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento
ed  il  raddoppio  delle  trasversali  nazionali,  ed ai collegamenti
idonei   ad   agevolare   le   modalita'   di   trasporto   combinato
nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;
     c)  una  quota  non  inferiore  al  25  per  cento  destinata al
potenziamento,  al  quadruplicamento  delle  tratte  nazionali  e  al
potenziamento   dei   principali   nodi  ferroviari.  Della  suddetta
percentuale e' destinata all'alta velocita' una quota non superiore a
quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.
   2.  Gli  investimenti  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
devono essere coordinati al fine di realizzare:
     a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso
il  contestuale  sviluppo  dei  collegamenti  con le reti ferroviarie
interregionali e regionali;
     b)  lo  sviluppo  dell'intermodalita'  e del trasporto combinato
merci-passeggeri;
     c)  il  rispetto  delle compatibilita' ambientali e territoriali
nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione
ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale;
     d)  l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo
Stato e dalle regioni;
     e)  il  potenziamento  e  l'ammodernamento  dei  principali nodi
ferroviari;
     f) la garanzia dei collegamenti internazionali.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  1  e 2, il contratto di
programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo
1994-2000, e' integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1
secondo  le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine
di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.
   4.  All'integrazione  del contratto di programma di cui al comma 3
si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.
   5.   In   attesa   della   riforma  del  sistema  previdenziale  e
pensionistico  dei  ferrovieri,  il  concorso finanziario dello Stato
negli  oneri  del  Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello
Stato spa e' stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.
   6.  Il  concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle
perdite  di  esercizio  e  di gestione dei fondi speciali relative al
periodo  1988-1992,  in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa,
di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,
e'  rideterminato  in  lire 370 miliardi per l'anno 1996, in lire 902
miliardi per l'anno 1997 e in lire 950 miliardi per l'anno 1998.((2))
   7.  Il  versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma
2,  della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi
dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha
luogo a decorrere dall'anno 1997.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23  dicembre  1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma
136)  che  "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma
6,  della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e'
ridotta  di  lire  370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi
per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998."