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LEGGE 8 agosto 1995, n. 349

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 2

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.
2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e semprechè siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1 gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.
3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis è triplicata.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: "sei mesi" e "dieci mesi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "diciotto mesi" e "ventidue mesi";
b) all'articolo 77, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera d).
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112))
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO