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LEGGE 22 marzo 1995, n. 84

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1995
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Testo in vigore dal:  23-3-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. ------------