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LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-2-1995

Art. 7

1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.