LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 24-2-1994
                              Art. 23.
                 (Deroghe in materia di trasporti).
     1.  Per  i  comuni  montani  con  meno di 5.000 abitanti e per i
centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni
montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non  sia
possibile  organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti,
le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da  parte  dei
comuni  stessi,  del  trasporto  di  persone  e  di  merci  di  prima
necessita',  con  particolari  modalita'   stabilite   con   apposito
regolamento approvato dal consiglio comunale.