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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1994, n. 62

Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1994
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Testo in vigore dal:  27-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.
2. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 11 dell'art. 12 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente:
"11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 798/1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, è il seguente:
"Art. 4. - È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro del lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi".