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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal:  1-1-1995

Art. 26

(Soppressione di regimi fiscali particolari)
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già assoggettate a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.