LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 24-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23. 
(Commissioni giudicatrici degli esami di  maturita'.  Semplificazione
delle procedure di pagamento del personale della scuola. Universita') 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425)). ((22)) 
  2.  Con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1994-1995,  i  compensi
forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il  limite
di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per
la   funzione   pubblica,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative.  I  compensi  sono  onnicomprensivi  di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico  di
missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei  compensi
e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti
e per i membri interni e tiene conto  delle  rispettive  provenienze.
Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza  e'  attribuito  il
compenso  stabilito  per  i  presidenti  provenienti   dalla   stessa
provincia del comune sede di esame. (17) ((22)) ((25)) 
  3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di
quelle relative al concorso magistrale per titoli  ed  esami  indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11
febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n.  498,  e  dal
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente  prorogate  di
un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali
le graduatorie risultano esaurite. 
  4. A decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento  degli  stipendi,
delle retribuzioni  e  degli  altri  assegni  fissi  agli  insegnanti
elementari di ruolo e al  personale  direttivo,  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario  di  ruolo  in  servizio  negli
istituti tecnici, professionali e d'arte e' disposto dalle  Direzioni
provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base  a  ruoli
di spesa fissa. 
  5.  Tutti  i  provvedimenti  riguardanti  il   personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi  effetto  sul
trattamento   economico,   ivi   compresi   quelli   concernenti   il
riconoscimento di  servizi  e  la  ricostruzione  e  progressione  di
carriera, nonche'  i  provvedimenti  di  accettazione  di  dimissioni
volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianita' di servizio
e per limiti di eta'  del  medesimo  personale,  sono  devoluti  alla
competenza   dei   capi   di   istituto,   sentiti   i   coordinatori
amministrativi, in aggiunta a quelle gia'  ad  essi  attribuite.  Con
regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  saranno  individuati  i   singoli
provvedimenti che, per effetto della presente disposizione,  sono  di
competenza  del  capo  di  istituto.   Gli   analoghi   provvedimenti
riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza
dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti  di
stato giuridico ed economico non puo' comportare comunque  incrementi
delle dotazioni organiche del personale amministrativo  delle  scuole
di ogni ordine e grado. 
  6. Il Ministro del  tesoro,  sentito  il  Ministro  della  pubblica
istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi  al
personale di cui al comma 4. 
  7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate  in  entrata  al  bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnate con  decreti  del
Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione
del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili
sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti  postali
e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500,  nonche'  le
somme  rimaste  disponibili  sui  bilanci  degli  istituti   tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044,
2400, 2401 e 2602. 
  8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le  pro-
cedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4.
Le  predette  procedure  dovranno  essere  improntate  a  criteri  di
semplificazione e snellimento con particolare  riguardo  all'utilizzo
dei sistemi informatici. 
  9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito,
il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo puo' prevedere
l'applicazione dell'articolo 61-bis del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 
  10.  Al  fine  di  consentire   l'acquisizione   delle   competenze
professionali necessarie per l'insegnamento  della  lingua  straniera
nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96,  1996-97  e
1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola
elementare puo' essere utilizzata per la formazione  dei  docenti  da
destinare a tale insegnamento. 
  11. La destinazione dei docenti alle attivita' indicate  nel  comma
10 non deve  comunque  determinare  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  12.  I  criteri  per  la  determinazione  annuale  dei  contingenti
provinciali di personale  di  cui  al  comma  10,  i  limiti  per  la
concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonche' le modalita'
per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, emanato di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 
  13.  L'articolo  1  della  legge  21  febbraio  1989,  n.  63,   va
interpretato nel senso che i benefici  ivi  previsti  sono  destinati
esclusivamente al personale in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge medesima. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 80)
che "Il comma 2 dell'articolo 23 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa  complessivo
di lire 116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva  per  i
compensi forfettari relativi agli esami di  maturita',  compresi  gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata  in
vigore della legge citata"; 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 5) che "La partecipazione dei  presidenti  e
dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro
del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo
1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a  tal  fine,
e' innalzato di lire 33 miliardi"; 
  - (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore  del
regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: [...] l'articolo 23,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del
limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2"; 
  - (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di  cui  al  comma  2
entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello  in  corso
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". 
  - Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2 della  L.  10  dicembre
1997, n. 425 e' stato emanato con D.P.R.  23  luglio  1998,  n.  323,
pubblicato in G.U. 09/09/1998, n. 210. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ha disposto (con l'art.  9,  comma
8)  che  "La  partecipazione  dei  presidenti  e  dei  commissari  e'
compensata, nella misura stabilita con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione, adottato d'intesa con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,  entro  il  limite  di
spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,
n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal  fine,  e'  innalzato  di  lire  33
miliardi."