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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
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    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
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    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 44

(Pane parzialmente cotto)
1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela- tive modalità della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".
Note all'art. 44:
- La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca la disciplina per la lavorazione e commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.
- Il testo dell'art. 14, così come sostituto dal D.
Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, era il seguente:
"Art. 14. - 1. È denominato 'pané il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta.
- convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purché inimballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cottò o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalità di cottura.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CzEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- L'art. 17 recita:
"Art. 17 (Prodotti non destinati al consumatore). - 1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o su documenti commerciali".