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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • orig.
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  • 4
  • 5
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  • orig.
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
  • 9
  • 10
  • 11
  • orig.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • orig.
  • 16
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    ASSICURAZIONI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 22
  • 23
  • orig.
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
  • 33
  • 34
  • orig.
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • orig.
  • 40
  • 41
  • 42
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 43
  • 44
  • 45
  • orig.
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 40

(Valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti integrati).
1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.
2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalità definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 40:
- Per la legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, v. nota all'art. 2.
- La dir. 85/377/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L175 del 5 luglio 1985. Il testo dell'allegato II è il seguente:
"Allegato II
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Agricoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva c) Progetti di idraulica agricola d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile f) Impianti che possono ospitare suini g) Piscicoltura di salmonidi h) Recupero di terre dal mare
2. Industria estrattiva
a) Estrazione della torba b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare: - trivellazioni geotermiche - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto f) Estrazione di petrolio g) Estrazione di gas naturale h) Estrazione di minerali metallici i) Estrazione di scisti bituminosi j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi l) Cokerie (distillazione a secco del carbone) m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I) b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree c) Stoccaggio in superficie di gas naturale d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili f) Agglomerazione industriale di car- bon fossile e lignite g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I) j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica
4. Lavorazione dei metalli
a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato I) b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori g) Cantieri navali h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili i) Costruzione di materiale ferroviario j) Imbutitura di fondo con esplosivi k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici
5. Fabbricazione del vetro
6. Industria chimica
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotto chimici (se non compresi nell'allegato I) b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici 7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari d) Industria della birra e del malto e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi f) Impianti per la macellazione di animali g) Industrie per la produzione della fecola h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce i) Zuccherifici
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone d) Stabilimenti per la tintura di fibre e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastimeri
10. Progetti d'infrastruttura
a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali b) Lavori di sistemazione urbana c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri h) Installazione di oleodotti e gasdotti i) Installazione di acquedotti a lunga distanza j) Porti turistici
11. Altri progetti
a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I) d) Impianti di depurazione e) Depositi di fanghi f) Stoccaggio di rottami di ferro g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali polveri ed esplosivi j) Stabilimenti di squartamento
12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno".