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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 38

(Rifiuti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure amministrative inte- grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.
2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93.
Note all'art. 38:
- La dir. 91/156/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L78 del 26 marzo 1991. - La dir. 91/689/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L377 del 31 dicembre 1991. - Il testo degli articoli 4 e 10 della dir. 91/156 è il seguente: "Art. 4.
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: - senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; - senza causare inconvenienti da rumori od odori; - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuiti". "Art. 10. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine". - Il testo degli articoli 11 e 12 della dir. 91/156/CEE è il seguente: "Art. 11. - 1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuiti tossici e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'art. 9 o all'art. 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione; e b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti. Tale dispensa si può concedere solo:
- qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione; e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4. 2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità. 3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1". "Art. 12. - Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione". - Il testo dell'art. 3 della dir. 91/689/CEE è il seguente: "Art. 3. - 1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'art. 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva. 2.
Conformemente all'art. 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'art. 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva: - qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE. 3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti. 4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore.
La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE". - Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, concerne l'istituzione dell'IVA. - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 6, comma 2, lettera d) reca: "Art. 6 (Competenze delle regioni). - Alle regioni competono: (omissis). d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);".
- L'art. 7 della dir. 91/156/CEE recita: "Art. 7. - 1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'art. 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: - tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire; - requisiti tecnici generali; - tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; - i luogi o impianti adatti per lo smaltimento.
Tali piani potranno riguardare ad esempio: - le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti; - la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento; - le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione. 3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri". - L'art. 6 della dir. 91/689/CEE recita: "Art. 6. - 1.
Conformemente all'art. 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2.
La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta". - Il regolamento CEE n. 259/93 è pubblicato in G.U.C.E. n. L30 del 6 febbraio 1993. - Il testo dell'allegato II B della dir. 91/156/CEE è il seguente:
"Allegato II B
OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITÀ
DI RICUPERO
N.B.: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'art. 4 i rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi. R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici. R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche. R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi a norma dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii). R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuiti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luogi in cui sono prodotti".
- Il testo dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 259/93 è il seguente:
"Allegato II
LISTA VERDE DI RIFIUTI
A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE
I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:
7112 10 - Rifiuti di oro 7112 20 - Rifiuti di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio) 7112 90 - di altri metalli preziosi, es.: argento
N.B.: (1) Il mercurio è specificamente escluso come componente di questi metalli (2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe (3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere a certe specifiche che il meccanismo di revisione dovrà precisare) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi: 7204 10 - Rifiuti e rottami di ghisa 7204 21 - Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile 7204 29 - Rifiuti e rottami di acciai legati 7204 30 - Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato 7204 41 - Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no 7204 49 - Altri rifiuti e rottami ferrosi 7204 50 - Lingotti di rottame rifusi ex 7302 10 - Rifiuti e rottami di ghisa
I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:
7404 00 - Rifiuti e rottami di rame 7503 00 - Rifiuti e rottami di nichel 7602 00 - Rifiuti e rottami di alluminio ex 7802 00 - Rifiuti e rottami di piombo 7902 00 - Rifiuti e rottami di zinco 8002 00 - Rifiuti e rottami di stagno ex 8101 91 - Rifiuti e rottami di tungsteno ex 8102 91 - Rifiuti e rottami di molibdeno ex 8103 10 - Rifiuti e rottami di tantalio 7104 20 - Rifiuti e rottami di magnesio ex 8105 10 - Rifiuti e rottami di cobalto ex 8106 00 - Rifiuti e rottami di bismuto ex 8107 10 - Rifiuti e rottami di cadmio ex 8108 10 - Rifiuti e rottami di titanio ex 8109 10 - Rifiuti e rottami di zirconio ex 8110 00 - Rifiuti e rottami di antimonio ex 8111 00 - Rifiuti e rottami di manganese ex 8112 11 - Rifiuti e rottami di berillio ex 8112 20 - Rifiuti e rottami di cromo ex 8112 30 - Rifiuti e rottami di germanio ex 8112 40 - Rifiuti e rottami di vanadio ex 8112 91 Rifiuti e rottami di: - Afnio - Indio - Niobio - Renio - Gallio - Talio ex 2805 30 Rifiuti e rottami di torio e terre rare ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio
B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI
2620 11 Zinco commerciale solido Zinco contenente scorie: - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (R 85% Zn) - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (R 92% Zn) - Cimatura di zinco - Cimatura di alluminio
ex 2620 90 Scorie di processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE
ex 2504 90 Rifiuti di grafite ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no 2525 30 Rifiuti di mica ex 2529 21 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorite contenente, in peso, il 97% o meno di fluoruro di calcio ex 2804 61 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura ex 2804 69
D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE
Includendo ma non limitati a:
3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche 3915 10 - di polimeri di etilene 3915 20 - di polimeri di stirene 3915 30 - di polimeri di cloruro di vinile 3915 90 Polimerizzati o copolimerizzati - polipropilene - polietilene tereftalato - acrilonitrile copolimero - butadine copolimero - stirene copolimero - poliammidi - polibutilene tereftalati - policarbonati - polifenileni solfuri - polimeri acrilici - paraffine (C10 - C13) - poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polimetil metalcrilato - polivinil alcool - polivinile butirrato - polivinile acetato - politereftalati fluorati (teflon.
PTFE) 3915 90 Resine o prodotti di condensazione di - resine urea formaldeide - resine fenoli formaldeidi - resine melanine formaldeidi - resine epossidiche - resine alchiliche - poliammidi
E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA
4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone: 4707 10 - Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone 4707 20 - Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili) 4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti
F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE
ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi
Rifiuti di fibre di vetro
G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE
ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets
Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove
H. RIFIUTI TESSILI
5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati a catarzo) 5003 10 - non cardati né pettinati 5003 90 - altri 5003 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di animali 5103 20 - altri rifiuti di peli fini di animale 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animale 5102 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili 5202 91 - catarzo (seta grossolana) 5202 99 - altri 5301 30 Corde e rifiuti di lino
ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.) ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte 5505 10 - di fibre sintetiche 5505 20 - di fibre artificiali 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili 6310 10 - sortiti 6310 90 - altri
I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ
4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso 4012 20 Pneumatici usati ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)
J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI
4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato
K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI
2301 00 Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini; ciccioli 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose 2303 00 Residui di amido manufatto e residui similari, polpa di barbabietola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in forma di pellets 2304 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali 2305 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degli animali 2306 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime degli animali ex 2307 00 Fecci di vino ex 2308 00 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove 1522 00 Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO
0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione 0506 90 Rifiuti di ossa e midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio
M. ALTRI RIFIUTI
8908 00 Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che può essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi 0501 00 Rifiuti di capelli umani ex 0511 91 Rifiuti di pesce Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (FGD) Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici
ex 2621 Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone Rifiuti di paglia Calcestruzzo in pezzi Catalizzatori spenti: - Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori - Metalli preziosi prodotti da catalizzatori - Catalizzatori di metalli di transizione Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio ex 2619 00 Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfarici ed altri usi
ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina ex 2621 00 Carbone attivo spento Zolfo in forma solida ex 2836 50 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9) Cloruro di sodio, calcio e potassio Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento Macchine fotografiche monouso senza batterie ex 2818 10 Carburo di silicio".