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LEGGE 11 febbraio 1994, n. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

note: Entrata in vigore della legge: 6-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal:  19-12-1998 al: 30-6-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali).
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati,
((i principi desumibili dalle disposizioni))
della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. (2)
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 1995 n. 482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995 n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge" anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge"."