LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis. 
     (( Disposizioni per favorire le aziende agricole montane )) 
 
  (( 1. Nei territori delle comunita'  montane,  il  trasferimento  a
qualsiasi titolo di terreni  agricoli  a  coltivatori  diretti  e  ad
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che  si  impegnano   a
costituire un compendio unico e a coltivarlo  o  a  condurlo  per  un
periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente  da  imposta
di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro  genere.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti
in  compendio  unico  ed  entro  i  limiti  della  superficie  minima
indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita'  indivisibili
per quindici anni dal momento dell'acquisto e  per  questi  anni  non
possono essere frazionati per effetto di  trasferimenti  a  causa  di
morte o per atti tra vivi. In caso di successione i  compendi  devono
essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o  nelle
porzioni  di  piu'   coeredi   che   ne   richiedano   congiuntamente
l'attribuzione.  Tale  disciplina  si  estende  anche  ai  piani   di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane. 
  2. In caso di violazioni degli obblighi di  cui  al  comma  1  sono
dovute, oltre alle imposte non  pagate  e  agli  interessi,  maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 
  3. Al coltivatore diretto  e  all'imprenditore  agricolo  a  titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di  cui
al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo  di  cui  al
comma 4, mutui  decennali  a  tasso  agevolato  con  copertura  degli
interessi pari al 50 per cento a carico  del  bilancio  dello  Stato.
Tale  mutuo  concerne  l'ammortamento  del   capitale   aziendale   e
l'indennizzo da corrispondere  ad  eventuali  coeredi,  nel  rispetto
della presente legge. 
  4. Per gli scopi di cui ai  commi  1  e  3,  e'  costituito  presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA)  un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 
  5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi  1  e  3  sono
ridotti ad un sesto. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
regolano con proprie leggi l'istituzione  e  la  conservazione  delle
aziende montane, determinando,  in  particolare,  l'estensione  della
superficie minima indivisibile. ))