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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2007)
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Testo in vigore dal:  25-2-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme di interpretazione autentica
1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito.
Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda.
2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.
3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato.
4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.
5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonché delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.
6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell'autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.
7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 16/1980 (Disposizioni concernenti la corresponsione degli indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero), come modificato dall'art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è il seguente:
"Art. 1. - I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti".
- La legge n. 135/1985 reca: "Disposizioni sulla corresponsione in indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 135/1985 è il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 135/1985, è il seguente:
"Art. 2. - A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".