LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Il notificante ((che procede a norma dell'articolo 2 deve)): 
    a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e  sulla
copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo  del
quale spedisce la copia al destinatario  in  piego  raccomandato  con
avviso di ricevimento; 
    b)  presentare  all'ufficio  postale  l'originale  e   la   copia
dell'atto da notificare;  l'ufficio  postale  appone  in  calce  agli
stessi il timbro di vidimazione, inserendo  quindi  la  copia,  o  le
copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2,  sulle  quali
il notificante ha preventivamente apposto le  indicazioni  del  nome,
cognome,  residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad  agevolarne  la  ricerca;
sulle buste devono essere altresi' apposti  il  numero  del  registro
cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il  domicilio
del notificante; 
    c)  presentare   contemporaneamente   l'avviso   di   ricevimento
compilato  con  le  indicazioni  richieste  dal  modello  predisposto
dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero  di  registro
cronologico. ((3)) 
  2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione  a
ruolo  della  causa  o  del  deposito  dell'atto  introduttivo  della
procedura, l'avviso di ricevimento deve  indicare  come  mittente  la
parte istante e il suo procuratore; per le  notificazioni  effettuate
in corso di procedimento,  l'avviso  deve  indicare  anche  l'ufficio
giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 
  3. Per il perfezionamento della notificazione e  per  tutto  quanto
non  previsto  dal  presente  articolo,  si  applicano,  per   quanto
possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n.
890. 
  3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo  della  posta  elettronica
certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici
elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto
compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero
di registro cronologico di cui all'articolo 8. (2) ((3)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre
2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera c))
l'abrogazione del comma 3-bis del presente articolo. 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre
2012, n. 228, ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  a  decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."