stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila
((la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9))
o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
((3))
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."