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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/1994
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Testo in vigore dal:  17-4-1994

Art. 25

Interruzione della prescrizione
1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 2943 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
- Il testo dell'art. 2945 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2945 (Effetti e durata dell'interruzione). - Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".