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LEGGE 4 gennaio 1994, n. 11

Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.

note: Entrata in vigore della legge: 25-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995)
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Testo in vigore dal:  13-1-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.
4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata
(( direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero ))
dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991.