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LEGGE 29 marzo 1993, n. 86

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 4-04-1993
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Testo in vigore dal:  4-4-1993

Art. 3

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.