LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                    (Scioglimento dei consigli). 
 
  1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico: 
    a) nel caso di gravi e persistenti  violazioni  di  legge  o  per
gravi motivi di ordine pubblico; 
    b) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
per  effetto  di   ritardi   o   inadempimenti   dell'amministrazione
regionale. 
  2.  I  consigli  sono  sciolti   dal   presidente   della   regione
interessata: 
    a)  quando  non   ne   possa   essere   assicurato   il   normale
funzionamento; 
    b) quando non e' approvato nei termini il preventivo economico  o
il bilancio di esercizio; 
    c) nel caso di decadenza per mancata elezione del  presidente  di
cui all'articolo 16, comma 1; 
    d) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 
  3. Nella ipotesi di cui  al  comma  2,  lettera  b),  trascorso  il
termine entro il quale il  preventivo  economico  o  il  bilancio  di
esercizio devono essere approvati senza  che  sia  stato  predisposto
dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina  un  commissario
ad  acta  con  il  compito  di  predispone  il  progetto  stesso  per
sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il  consiglio
non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o
di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna
al consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  un
termine non superiore  a  venti  giorni  per  la  loro  approvazione,
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 
  4. Con i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  si  provvede  alla
nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici
((...)) ed esperti di comprovata esperienza  professionale.  Entro  e
non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del  decreto  di
nomina, il  commissario  straordinario  avvia  le  procedure  per  il
rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.