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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  30-4-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio).
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; (16)
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219;
d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; (16)
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; (16)
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N.
219.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.
7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.
(16)
((19))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le diposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 1) che "Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 28, commi 1 e 2) che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata".
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AGGIORNAMENTO (19)

L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.