LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
             (Finanziamento delle camere di commercio). 
 
  1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante: 
    a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5  e
6; 
    b) i proventi derivanti  dalla  gestione  di  attivita'  e  dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; (16) 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219; 
    d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta  e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti  ai  sensi
delle disposizioni vigenti; (16) 
    e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di  cittadini
o di enti pubblici e privati; (16) 
    f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire
ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'Unione   europea
secondo  tariffe  predeterminate  e  pubbliche  poste  a  carico  dei
soggetti interessati  ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la
disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate  sulla
base del costo effettivo del servizio reso. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. 
  3. Le voci e gli importi dei diritti di cui  alla  lettera  d)  del
comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi  compresi
quelli a domanda individuale, incluse fra  i  proventi  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  tenendo  conto  dei  costi
standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28,  comma
2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  Restano  fermi  i
limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.
114. 
  4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera  di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata  nei  registri
di cui all'articolo 8, ivi  compresi  gli  importi  minimi  e  quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura  fissa,  e'
determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  l'Unioncamere  e  le
organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, in base al seguente metodo: 
    a) individuazione del fabbisogno  necessario  per  l'espletamento
dei servizi che il sistema delle camere  di  commercio  e'  tenuto  a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle  funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a  quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi  standard
determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge  24
giugno 2014, n. 90 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
    a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di  intervento  con
riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo  2  e
del relativo fabbisogno, valutato  indipendentemente  dal  fabbisogno
storico, contemperando  le  esigenze  dello  sviluppo  economico  con
quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
    b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)  delle  altre
pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
    c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per  i
soggetti iscritti al REA e per le  imprese  individuali  iscritte  al
registro  delle  imprese,  e   mediante   applicazione   di   diritti
commisurati al fatturato  dell'esercizio  precedente  per  gli  altri
soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti  annuali  per
le relative unita' locali. 
  5. Qualora si verifichino variazioni significative  del  fabbisogno
di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite
l'Unioncamere  e  le   organizzazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente,  la  misura  del
diritto annuale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25  NOVEMBRE  2016,  N.
219. 
  6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli
obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi  risparmi
di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio,  l'Unioncamere  e
le   singole   unioni   regionali   possono   effettuare   variazioni
compensative  tra  le  diverse  tipologie  di  spesa,  garantendo  il
conseguimento dei predetti obiettivi  e  l'eventuale  versamento  dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei  conti
dei  singoli  enti  attesta  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
risparmio e le modalita' compensative tra  le  diverse  tipologie  di
spesa. 
  7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  determina
i presupposti  per  il  pagamento  del  diritto  annuale  nonche'  le
modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale. 
  8.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  7   sono,   altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il  caso
di omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto  annuale,  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e
successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
  9. Con il decreto di cui al  comma  4,  sentita  l'Unioncamere,  e'
determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione, sviluppo e premialita' istituito presso  l'Unioncamere,
nonche' i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto  il  territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni  attribuite  da  leggi  dello
Stato al sistema delle camere di commercio nonche'  di  sostenere  la
realizzazione  dei  programmi  del  sistema  camerale,   riconoscendo
premialita' agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
  10. Per il finanziamento di programmi e progetti  presentati  dalla
camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo  la
promozione dello sviluppo economico  e  l'organizzazione  di  servizi
alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su  richiesta  di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del
progetto nel  quadro  delle  politiche  strategiche  nazionali,  puo'
autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della  misura
del diritto annuale fino ad  un  massimo  del  venti  per  cento.  Il
rapporto sui risultati dei progetti e' inviato  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4-bis. 
                                                          (16) ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto (con l'art.  4,  comma
1) che "Le diposizioni del presente  decreto  hanno  effetto  dal  16
settembre 1995". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 24 giugno 2003,  n.  143,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 5-ter,  comma
1) che "Il termine per il  versamento  del  diritto  annuale  di  cui
all'articolo 18, comma 3, della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,
dovuto per l'anno 2003 e' differito al 31 ottobre 2003". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 28, commi 1 e  2)  che
"Nelle more del riordino  del  sistema  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
successive  modificazioni,  come  determinato  per  l'anno  2014,  e'
ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016,  del  40
per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1,  lettere
b), d) ed e), della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  L'aggiornamento in calce,  precedentemente  disposto  dall'art.  7,
comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e' stato  eliminato;
la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del  D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n.  27,  la  quale  ne  ha
contestualmente fatti salvi gli effetti.