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LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995. L'eventuale disattivazione temporanea del servizio avverrà, previa intesa con le regioni, in presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.
((1))
3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.
4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura, ferroviaria ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva CEE, la relativa quota verrà iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Società, destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1994, n. 725 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996."